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Decreto crescita  2019 è legge, le misure per il mattone nella guida di Confedilizia
Decreto crescita è legge / Gtres

Dopo l’approvazione da parte del Senato, il decreto crescita è legge. Vediamo quali sono le misure più importanti per il mattone riassunte dalla mini guida di Confedilizia.

  • Canoni locazione non percepiti

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 2020, se non percepiti, non concorreranno a formare il reddito se la mancata percezione sarà “comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”. Attualmente, per avere diritto a non versare l’Irpef occorre attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore ed è riconosciuto un credito di imposta per il periodo precedente.

Si tratta, a giudizio di Confedilizia, di un miglioramento, anche se la misura è limitata ai nuovi contratti. Permane, inoltre, la grave assenza di un’analoga norma per le locazioni non abitative.

  • Deducibilità imu immobili strumentali

Viene incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali, nei seguenti termini:

  • 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018
  • 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020
  • 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
  • 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022

L’auspicio di Confedilizia è che la possibilità di dedurre l’imposta patrimoniale da quella sul reddito venga assunta come regola generale e sia quindi al più presto disposta – almeno parzialmente – per tutti gli immobili e per tutti i contribuenti.

  • Codice identificativo affitti brevi

Viene istituita, presso il Ministero dell’agricoltura e del turismo, una banca dati delle strutture ricettive e degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, che dovranno dotarsi di un “codice identificativo” da utilizzarsi in ogni “comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza”.

Dato che in Italia non esiste la categoria degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, la norma – per come è formulata – impone teoricamente un nuovo adempimento a carico di circa 32 milioni di abitazioni, ma è auspicabile che il Governo provveda ad aggiustare il tiro attraverso il previsto decreto attuativo.

Si tratta dell’ennesimo adempimento in materia di locazioni brevi, che si aggiunge ai numerosi altri previsti da Regioni e Comuni e che conferma – a giudizio di Confedilizia – l’eccessiva pressione normativa su un settore che, oltre a essere volano di sviluppo, rappresenta una modalità con la quale molte famiglie riescono a sostenere gli oneri della patrimoniale Imu-Tasi da 21 miliardi di euro l’anno.

  • Durata contratto di locazione agevolato

Viene disposto che, in mancanza della comunicazione di rinuncia al rinnovo del contratto di locazione agevolato (3 anni + 2), da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio, il contratto sia “rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio”.

  • Sanzione mancata comunicazione cedolare secca

Viene abrogata la sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca.

  • Scadenza dichiarazione Imu

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Contestualmente, vengono limitati i casi in cui tale obbligo sussiste, eliminandosi quello degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e quello degli immobili locati “a canone concordato”.

  • Fondo garanzia prima casa 2019

Vengono assegnati 100 milioni di euro al “Fondo di garanzia per la prima casa”, istituito con la legge di stabilità per il 2014 per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Contestualmente, viene ridotta dal 10 all’8% la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

  • Efficientamento energetico e riduzione rischio sismico

Per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, il contribuente che ha diritto alle detrazioni potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Inoltre, i beneficiari della detrazione per alcuni interventi di risparmio energetico (per es. installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia) potranno optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il soggetto che ha realizzato gli interventi avrà a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

Sino al 31 dicembre 2021, si applicheranno l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita, o eseguano, sui medesimi fabbricati, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Il tutto, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e a condizione che le imprese procedano alla successiva alienazione degli immobili.

  • Sismabonus acquisto unità immobiliari

Le detrazioni previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici vengono estese agli acquirenti (entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori) delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione è pari al 75% o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro.

  • Esenzione Tasi imprese costruzione

A decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Team Goldcasa

Fondo di garanzia per i mutui prima casa, i requisiti

Gtres

Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa vuole favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione. Ad istituirlo, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c).
Ma quali sono i requisiti necessari per accedervi?

Alla data di presentazione della domanda di mutuo, il richiedente non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’immobile ad uso abitativo deve trovarsi nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Abi.

È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie:

  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

Fondo di garanzia per i mutui prima casa come funziona

Il Fondo di garanzia prima casa prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale per mutui ipotecari (fino a 250.000 euro) erogati per l’acquisto (anche con interventi di ristrutturazione con l’accrescimento dell’efficienza energetica), degli immobili adibiti a prima casa.

La garanzia può essere richiesta per l’acquisto di immobili di qualsiasi metratura, purché non di lusso, da soggetti, senza alcun limite di reddito e di età, che alla data di presentazione della domanda non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione o che siano concessi in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Le banche che utilizzano le garanzie del Fondo non possono richiedere ulteriori garanzie, oltre a quella ipotecaria.

La garanzia del Fondo può essere richiesta, anche per mutui ipotecari fino al 100% del valore dell’immobile, se tale offerta è presente presso la banca erogatrice del mutuo.

Fondo di garanzia per i mutui prima casa domanda

La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al Fondo).

Fondo di garanzia per i mutui prima casa banche aderenti

L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi su quello di Consap.

Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2018

Alla fine di marzo 2018 i mutui ipotecari effettivamente accesi ricorrendo alle garanzie dello Stato risultano 40.432 per un valore pari a 4,5 miliardi di euro. Nel complesso, da gennaio 2015 (quando è diventato operativo) al 31 marzo 2018, il fondo ha giudicate ammissibili 58.501 richieste con un importo di garanzie rilasciate pari a 3,3 miliardi di euro.

Il “Fondo di garanzia prima casa”, istituto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestito dalla Consap S.p.A (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) e reso operativo nel 2015 grazie a un protocollo d’intesa con Abi (Associazione bancaria italiana), ha ricevuto forte impulso dalla campagna di comunicazione #casaconviene lanciata dal Mef, con la collaborazione di ordini professionali e associazioni di categoria a partire dall’estate del 2016. Ad oggi le richieste sono giunte in prevalenza da giovani di età inferiore a 35 anni (circa il 56%), ma non sussistono limiti di età per poterne usufruire.

Gli errori da evitare nell’arredamento di casa

Houzz

Anche voi vi chiedete spesso il motivo per cui la casa degli altri è sempre più bella e accogliente? Non importa la quantità di tempo e l’amore profuso tra le mura domestiche… non siete mai veramente contenti. Forse dipende da alcuni tipici errori commessi nell’arredamento. Proseguite con la lettura: si sa, dagli errori si impara.

1) Accostare un numero di pezzi pari

L’errore: Un semplice principio che ha però un grande effetto; all’occhio umano un numero dispari di oggetti appare più armonioso di uno pari. Perciò un gruppo di due o quattro vasi appare, paradossalmente, irregolare.

Così va meglio: È quindi meglio creare una composizione con tre, cinque o sette cose. Se poi, come mostrato in fotografia, giocate con altezze e forme diverse, il risultato finale avrà un aspetto ancora migliore.

2. Usare i brutti flaconi dei detersivi per i piatti

L’errore: Lo sapete di sicuro anche voi, la cucina ha un aspetto magnifico quando è abbellita con gusto da fiori e frutta fresca. E poi basta un semplice flacone di detersivo dai colori sgargianti per rovinare tutta l’atmosfera.

Così va meglio: Potete rimediare subito a questo errore travasando il detersivo dei piatti e il sapone in un bel dispenser oppure comprando prodotti in graziosi contenitori. Sistemato con la spugna su un piccolo vassoio, l’insieme acquista subito un altro aspetto.

3. Disporre tutti i mobili contro il muro

L’errore: Il divano contro una parete, l’armadio contro l’altra e a destra e a sinistra i cassettoni; molte persone tendono a sistemare tutti quanti i mobili contro la parete. Spesso l’effetto è monotono e con lo spazio libero al centro non si sa da dove cominciare.

Così va meglio: Trovate il centro della stanza! Due divani creano un salottino nel centro, una libreria messa di traverso diventa un divisorio (naturalmente solo se le dimensioni della stanza lo consentono). Anche una poltrona leggermente in avanti può fare miracoli nelle stanze piccole. E anche il letto in camera non deve stare per forza contro la parete!

4. Fare le cose a metà

L’errore: È capitato anche a voi di fermarvi davanti alla parete spoglia e di desiderare una nuova pittura o carta da parati? Però avete sempre pensato che non ne valesse la pena. Beh, vi sbagliate. Perché voi abitate in quella casa, adesso e forse per molti anni ancora. Lo stesso discorso vale per tutti i mobili che hanno un carattere provvisorio, prima di poter comprare la versione bella e costosa.

Così va meglio: Sistemate con gusto la casa e non preoccupatevi troppo dello sforzo. In fondo, per ridipingere una stanza può essere sufficiente un giorno solo. Inoltre: giù le mani dalle soluzioni provvisorie! Arredare casa è un investimento a lungo termine. Anziché acquistare la prima cosa che trovate, risparmiate piuttosto per comprare il mobile che amate e fino a quel momento dimostrate di avere coraggio a lasciare lo spazio vuoto.

5. Dimenticare quel certo non so che L’errore: Il divano costoso, i bei tessuti, i particolari complementi d’arredo… c’è tutto, eppure manca qualcosa nella vostra casa: il movimento – la vita. Così va meglio: Tessuti leggeri che si muovono al vento, piante dalle ampie foglie che ondeggiano leggermente e il fuoco del camino che tremola accogliente. Sono le piccole cose che si muovono che fanno di un appartamento una Casa.

6. Trascurare i propri bisogni

L’errore: Un costoso tappeto in seta e un divano in velluto chiaro – anche con i bambini che corrono per casa? Non sono le scelte giuste. Così come non va bene un grande tavolo da pranzo se a casa siete solo in due.

Così va meglio: Nell’arredare casa, non dovete dimenticare le vostre necessità perché siete voi che ci dovete abitare, non gli altri. Chiedetevi quindi di che cosa avete davvero bisogno. Quello che forse è chic può rivelarsi non pratico – e alla fine, nella vita di tutti i giorni, vi irrita più di quanto non vi renda contenti.

7. Utilizzare un’illuminazione poco accogliente

L’errore: Una bella illuminazione ha un grande effetto sull’atmosfera di una stanza; sicuramente non vi stiamo dicendo nulla di nuovo. Oppure sì? Spesso anche nelle case dei vicini si vedono ambienti illuminati con luci abbaglianti, tutt’altro che accoglienti.

Così va meglio: Un progetto per un’illuminazione scenografica si basa su diverse fonti luminose (lampade da tavolo, da terra e da parete, ma anche candele), su un’illuminazione diretta e indiretta, che può essere sfruttata a seconda del momento della giornata e dell’atmosfera che si desidera creare. Dovreste perciò sfruttare il lampadario “funzionale” solo per fare le pulizie.

8. Non dare tempo alle cose

L’errore: Quando ci si trasferisce in una nuova casa, non si vede l’ora di sistemarla. Eppure, troppa fretta e troppo poco tempo libero da dedicare all’arredamento fanno sì che la casa non sia accogliente ma che sembri essere uscita da un catalogo di mobili. Impersonale e priva di carattere.

Così va meglio: Prendetevi tutto il tempo necessario. Una casa cresce con gli anni! Scegliete qua e là qualcosa, fatevi anche solo ispirare. Unite stili diversi e, cosa davvero importante, create qualcosa di molto personale – anche se in un primo momento potrebbe non stare bene con il resto o potrebbero rimanere per un breve periodo degli angoli vuoti. Una casa ha bisogno di molta personalità.

9. Mettere tende troppo corte (o troppo lunghe)

L’errore: Chi desidera abbellire con le tende la propria casa deve assolutamente prestare attenzione a non sceglierle troppo lunghe o troppo corte perché entrambe interferiscono con le proporzioni della stanza.

Così va meglio: Prima di recarvi al negozio per comprarle, misurate quanto dovranno essere lunghe. Calcolate all’incirca mezzo centimetro in più in modo che la stoffa poggi bene per terra. Se avete trovato una fantastica tenda al mobilificio, assicuratevi che sia possibile disfare le cuciture per poterla adattare all’altezza della stanza.

Vivi in una casa in classe energetica G (la più bassa), le cui prestazioni energetiche non sono performanti e, di conseguenza, i consumi (e le bollette) alti? C’è una buona notizia perché puoi migliorare la classe, passando da G ad A. Questo Ideabook ti spiega cosa puoi fare.

Cambiare classe energetica è possibile e gli investimenti non per forza devono essere onerosi. Queste spese, però, sono un investimento per il futuro poiché permettono, nel lungo periodo, di ridurre i consumi (il ritorno della spesa sostenuta avviene nel giro di qualche anno, generalmente dai 5 ai 10 anni) e aumentano il valore economico della casa in cui vivi. E non solo: cresce anche la qualità della tua vita e del comfort ambientale. Migliorare l’efficienza dell’abitazione significa controllare la quantità di energia consumata. Da dove iniziare? Prima di tutto è importante sapere qual è l’indice della tua casa.

Via ai lavori! Definita la classe e i consumi, è possibile intervenire. E, generalmente, i lavori interessano l’involucro edilizio e gli impianti.

1. Isolare l’edificio Con involucro edilizio intendiamo quelle parti costruttive che separano interno da esterno, quindi solai, pareti, serramenti. Qualora non trattengano sufficientemente il calore, è necessario intervenire e migliorare le loro prestazioni con la sostituzione di elementi più isolanti. Gli edifici più vecchi molto spesso, infatti, presentano materiali con una trasmittanza termica elevata, quindi con scarso isolamento termico. Sai che le finestre sono tra le principali cause di dispersione di calore? Se il serramento è vecchio, diventa necessario cambiarlo con uno nuovo (verificare le prestazioni di isolamento termico che variano anche in funzione dei materiali o del materiale con cui sono stati realizzati). Cambiati i serramenti, si passa agli infissi: puoi sostituire i singoli con altri più moderni, a doppio o triplo vetro. Sulle pareti invece puoi applicare un isolamento a cappotto; per isolare il controsoffitto, infine, è possibile installare un impianto di meccanizzazione dell’area e delle bocchette per la ventilazione naturale degli ambienti.

2. Sostituire con impianti più performanti A proposito di impianti, è opportuno sostituire quelli datati con altri caratterizzati da tecnologie più performanti. In particolare gli impianti che incidono sull’efficienza energetica sono quelli per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda. Se la caldaia è in cattivo stato, è necessario sostituirla con un modello moderno ad alta efficienza per esempio a gas, a condensazione o, meglio, a biomassa o anche con una pompa di calore. Per il riscaldamento o il raffreddamento della tua abitazione, puoi scegliere un impianto a bassa temperatura, per esempio a pannelli radianti, che ti permette di ridurre il consumo di energia. Il costo sarà maggiore (circa il 30% in più) rispetto ai sistemi tradizionali, ma la distribuzione di caldo o freddo sarà più omogenea e non avrai dispersione. Possiamo optare anche per impianti che producono energia da fonti alternative, come il fotovoltaico o il solare.

Questi assicurano la produzione di energia necessaria alle attività quotidiane. Se, in più, il fotovoltaico è integrato con un sistema di batterie di accumulo, l’energia prodotta può essere utilizzata anche di sera, ad esempio per illuminare le stanze. Se vicino all’abitazione, è disponibile del terreno o acqua di falda, puoi aggiungere anche pompe di calore geotermiche che portano energia da fonti a bassa temperatura verso gli ambienti della casa a una temperatura più alta, assicurando il riscaldamento domestico. La geotermia risponde anche a un bisogno di raffreddamento e fornisce l’acqua calda necessaria, senza l’utilizzo di una caldaia a gas o di un climatizzatore. Perché non integrare le pompe di calore con il fotovoltaico? Le pompe di calore, per funzionare, hanno bisogno di energia elettrica; se in casa c’è già un efficiente impianto fotovoltaico, funzioneranno a costo zero e i risparmi saranno maggiori.

3. Passare alla domotica energetica Puoi scegliere di installare anche un sistema domotico che ti permette di gestire i consumi elettrici in funzione dell’effettivo utilizzo. Si parla infatti di domotica energetica. La domotica consente di controllare da remoto gli impianti di sicurezza, le luci e le temperature così da non riscaldare le stanze che per esempio non usi; inoltre puoi attivare sensori di movimento e rilevamento, controllare e attivare da distanza gli elettrodomestici, impostare in automatico apertura e chiusura di tende e finestre e soprattutto puoi tenere sotto osservazione i consumi. 4.

Tempi e costi È bene intervenire sia sull’involucro che sugli impianti per migliorare effettivamente la prestazione energetica. Diventa difficile però stabile una cifra d’investimento senza un progetto preciso poichè i costi dipendono dall’entità dei lavori, dal tipo di immobile o di fabbricato su cui si interviene. Anche i tempi non sono facili da definire: sono subordinati alla complessità del progetto, ma tra la progettazione preliminare, i tempi burocratici e di cantiere necessari sono di circa 18-24 mesi. Parlando di spese, però, c’è un’altra buona notizia: per questi tipi di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica sembra che sarà possibile usufruire di detrazioni fiscali anche nel 2018.

Legge di Stabilità 2018, ecco quali sono i bonus casa

Nella nuova legge di Bilancio trovano spazio i bonus casa. Vediamo quali sono le agevolazioni che cambiano e quelle che restano.

Ecobonus 65% – Confermato per tutto il 2018 l’ecobonus al 65% per le spese di efficientamento energetico in casa. Ma cambia il perimetro degli interventi incentivati: la posa in opera di infissi, di schermature solari e le caldaie a condensazione e a biomasse passano dal 65% al 50%; resta invariato a quota 65% il bonus per pannelli solari per l’acqua calda, pompe di calore e altri interventi sull’involucro edilizio.

Bonus 50% per le ristrutturazioni – Diventa possibile utilizzare il bonus del 50% per le ristrutturazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2018, entro un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro.

Bonus mobili – Una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A o A+, per un tetto massimo di 10mila euro. Le detrazioni saranno spalmate in 10 rate.

Bonus verde – Dal 1° gennaio del 2018 diventa detraibile una cifra pari al 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Il nuovo sconto sarà dedicato alla sistemazione a verde “di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni”.

Proroga cedolare secca –  Contriariamente alle bozze circolate nei giorni scorsi, viene prorogata la cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato, ma l’estensione varrà solo per il prossimo biennio. Niente stabilizzazione, quindi, e niente allargamento della platea anche agli immobili “non residenziali”, rimangono quindi esclusi uffici e negozi.

Sismabonus e bonus condomini – Sul fronte degli ecobonus condominiali rimangono gli sconti del 70 e 75% che vengono confermati fino al 31 dicembre del 2021. Arriverà fino al 2021 il sismabonus, con percentuali variabili tra il 75% e l’85%.

Ecobonus e sismabonus per gli ex Iacp – Gli istituti autonomi case popolari (ex Iacp) potranno usufruire dell’ecobonus per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, come era già in passato, ma anche su immobili gestiti per conto dei Comuni. Gli ex Iacp potranno accedere al sismabonus fino a una percentuale massima dell’85%.

Fondo di garanzia – Nasce il fondo nazionale per la concessione di garanzie sui prestiti finalizzati alle operazioni di riqualificazione energetica con una dotazione di 50 milioni all’anno tra il 2018 e il 2020, ripartiti tra Ministero dell’Ambiente e Mise. Le famiglie a basso reddito potranno così accedere più facilmente ai prestiti bancari: con questi 50 milioni annui sarà possibile stimolare, in base alle stime del governo, circa 600 milioni di investimenti.

Cessione dei crediti anche per i singoli appartamenti – Diventa possibile trasferire le detrazioni anche per le operazioni effettuate sulla singola unità immobiliare, al di fuori degli interventi condominiali. Chi incamera il bonus potrà, poi, anche trasferirlo nuovamente. Finora la possibilità di trasferire le detrazioni era limitata al solo caso degli interventi sulle parti condominiali.

Requisiti tecnici e massimali – Vengono aggiornati i requisiti tecnici minimi che gli interventi di efficientamento devono rispettare per rientrare nel perimetro dell’ecobonus. Ad occuparsene sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Nel testo andranno anche rivisti i massimali di costo specifici per ogni tipologia di intervento, oltre alle procedure di esecuzione dei controlli a campione eseguiti dall’Enea.

Team Goldcasa

COME SCEGLIERE IL MUTUO, LE DOMANDA DA PORSI

La scelta del mutuo è molto importante e deve essere fatta in modo consapevole e ragionato. Ci sono alcune specifiche domande da porsi prima di prendere la decisione definitiva. Vediamo quali sono, così come indicato dalla guida della Banca d’Italia “Comprare casa – Il mutuo in parole semplici”.

Il mutuo ipotecario

Innanzitutto, è bene chiarire che il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio lungo termine, che in genere dura da 5 a 30 anni. Di solito il cliente riceve l’intera somma in un’unica soluzione e la rimborsa nel tempo con rate di importo costante o variabile. Serve per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile, in particolare la casa di abitazione. E’ chiamato “ipotecario” perché il pagamento delle rate è garantito da un’ipoteca su un immobile.

Le domande da porsi

Posso ottenere un mutuo?

Chiunque può richiedere un mutuo, purché possa dimostrare di essere in grado di restituire nel tempo la somma avuta in prestito. A tal fine, l’intermediario valuterà il merito creditizio del consumatore.

Quanto posso chiedere?

In generale, l’intermediario concede un importo sulla base del valore dell’immobile da acquistare, che non supera l’80% del valore dell’immobile stabilito in base alla perizia effettuata da un tecnico indipendente, nonché della valutazione del merito creditizio.

A volte gli intermediari concedono mutui che vanno anche oltre l’80% del valore dell’immobile, ma in questi casi richiedono maggiori garanzie e spesso applicano condizioni meno favorevoli per il cliente.

Quale rata mi posso permettere?

Prima di chiedere il mutuo è opportuno valutare attentamente il proprio reddito (soprattutto in prospettiva) e determinare la propria disponibilità mensile una volta sottratte le spese ordinarie. E’ ragionevole che la rata non superi un terzo del proprio reddito disponibile, per poter far fronte alle spese correnti, a quelle impreviste e a possibili riduzioni di reddito causate, ad esempio, da malattia, infortunio, licenziamento.

Quanto mi costa il mutuo?

La principale componente del costo è costituita dagli interessi, che sono il compenso per il prestito erogato e dipendono anche dalla durata del mutuo. Agli interessi si aggiungono altri costi, tutti indicati nel Foglio contenente le Informazioni generali che illustra le caratteristiche principali del prodotto offerto; è disponibile presso l’intermediario e sul suo sito internet. Nella pianificazione delle spese si deve inoltre tenere conto delle spese notarili e delle imposte, da pagare una sola volta al momento della stipula del contratto di acquisto della casa.

Quale durata mi conviene?

La durata del mutuo, concordata tra cliente e intermediario e definita nel contratto, è uno degli elementi che determina l’importo della rata. La rata è formata dal capitale più gli interessi.

A parità di importo del finanziamento e di tasso di interesse, quanto più breve è la durata, tanto più alte sono le rate, ma più basso è l’importo dovuto per gli interessi; quanto più lunga è la durata, tanto maggiore è l’importo dovuto per gli interessi ma più basse le rate.

Ecco un esempio:

Prendiamo un mutuo di importo pari a 150mila euro, con un tasso fisso del 2,1%. Se la durata è di 20 anni, la rata mensile è di 766 euro e gli interessi complessivamente pagati sono pari a 34mila euro. Se la durata è di 40 anni, la rata mensile è più bassa (462 euro), ma gli interessi complessivamente pagati sono maggiori (72 mila euro).

SU CARTA

Comprare una casa che non è stata ancora costruita è una delle forme più diffuse di acquisto immobiliare.   Oltre ad un considerevole risparmio economico, (in questa fase il prezzo è generalmente più basso), il livello di personalizzazione del proprio appartamento è molto elevato, si possono modificare infatti i tavolati interni e usufruire di un ampio capitolato. I pagamento poi avvengono con l’andamento dei lavori, quindi distribuiti nel tempo e garantiti da polizze fideiussorie. Inoltre oggi, grazie alla tecnologia orientata ai tour virtuali, è possibile vedere la riproduzione digitale del proprio appartamento in ogni dettaglio, compreso l’esterno dell’edificio e le parti comuni.

A STATO AVANZAMENTO LAVORI

In questa fase i lavori sono già iniziati ed è quindi possibile, in fase d’acquisto, verificarne lo stato, non sempre è possibile intervenire sui tavolati interni dell’immobile ma di sicuro è garantita la scelta del capitolato interno.

IN PRONTA CONSEGNA

Il vantaggio, in questa fase, sono le tempistiche rapide nella consegna dell’immobile, di fatto finito e pronto per essere abitato. Di contro non potranno esserne variati gli spazi interni ed il prezzo, in molti casi è superiore rispetto ad un acquisto in fase di progettazione. Non sempre è possibile la scelta delle finiture interne, in quanto, l’impresa, per completare i lavori, potrebbe aver già provveduto a inserire pavimenti, sanitari e serramenti.

Team Goldcasa

DEPOSITO PREZZO DAL NOTAIO, COME FUNZIONA

La legge sulla Concorrenza (n.124/2017) ha predisposto il cosiddetto “deposito prezzo dal notaio” (legge n.124/2017 art. 1, co. 63 e ss.). Una norma secondo la quale, quando avviene la compravendita di un’abitazione, i soldi vanno al notaio fino al momento della trascrizione della vendita e, quindi, fino al definitivo passaggio di proprietà. Il meccanismo non è stato accolto con favore dalla Fiaip. Ma vediamo come funziona.

Secondo quanto stabilito dalla legge sulla Concorrenza, al momento dell’acquisto della casa, tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte devono confluire su un apposito conto del notaio destinato proprio a ricevere detti importi.

In particolare, la normativa stabilisce che:

  • il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o altri immobili; il notaio viene fatto divieto di lucrare sugli interessi che quel conto corrente nel frattempo produce; il notaio inoltre non può utilizzare tali importi per fini differenti se non per il versamento delle tasse;
  • sul predetto conto corrente devono affluire anche tutte le somme che il notaio sia incaricato di custodire;
  • se il notaio è debitore di qualcuno, i relativi creditori non possono pignorare i soldi depositati su tale conto corrente;
  • se il notaio muore tali soldi non vanno a finire ai suoi eredi;
  • se il notaio è sposato tali soldi non entrano nel regime di comunione dei beni con il coniuge;
  • il notaio non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare: è solo da questo momento, infatti, che il compratore acquisisce la definitiva certezza che l’acquisto si è perfezionato senza problemi e, quindi, che sul bene venduto non vi sono pesi come ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti, domande giudiziali, ecc.;
  • le parti possono affidare al notaio il deposito delle somme necessarie a estinguere eventuali passività gravanti sul venditore; si pensi al tipico caso della vendita di una casa acquistata con un mutuo ancora in corso di ammortamento: l’acquirente versa l’intero corrispettivo dimodoché una parte di questo venga girato alla banca per l’estinzione del debito e la cancellazione dell’ipoteca.

La normativa ha effetto retroattivo, questo vuol dire che si applica anche ai compromessi stipulati prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sulla Concorrenza.

Team Goldcasa

Quando si parla di contratto di locazione con cedolare secca bisogna valutare quali imposte devono essere pagate e quando. In merito, l’associazione dei geometri fiscalisti, Agefis, ha offerto alcuni chiarimenti.

Come noto la “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Hanno titolo ad optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988): si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Per il pagamento della cedolare secca le imposte non sono dovute nel primo anno nel quale si percepisce il reddito, ma solo dall’anno successivo. Quindi, nel caso di un immobile affittato con contratto di locazione a cedolare secca a gennaio 2017, nel 2017 non si dovrà versare nulla. A giugno 2018, invece, dovrà essere versato il saldo del 2017 e il primo acconto per il 2018. A novembre si dovrà versare il secondo acconto.

Team Goldcasa

Agenzia Immobiliare Saronno

 

Tassa sugli affitti brevi: le novità in vigore dal 1º giugno

Sarà operativa fin dal 1º giugno 2017 la tassa Airbnb sugli affitti brevi che tante polemiche ha generato. Ma la sua conversione in legge ha portato delle modifiche importanti: a pagare non saranno soltanto i proprietari che affittano la propria casa per le vacanze, ma anche chi esercita l’attività di bed and breakfast senza partita Iva.

Prima di tutto bisogna considerare che non si tratta di una nuova tassa, perché chi affitta un immobile è sempre tenuto a dichiarare il canone percepito e pagare le tasse sui pagamenti ricevuti. L’imposizione fiscale è possibile con la via “tradizionale” ovvero l’Irpef, o tramite la cedolare secca. La manovrina ha confermato l’estensione di quest’ultima anche agli affitti brevi, fino al momento poco chiara, introducendo anche l’obbligo di comuniare l’opzione della cedolare secca.

A cambiare è la modalità di riscossione, introdotta per dare la caccia agli evasori e assicurarsi che tutti paghino quanto dovuto. Saranno infatti i gestori dei portali web, come Airbnb (da qui il nome della tassa), gli agenti immobiliari, o gli intermediari di qualunque tipo, a dover comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi per il loro tramite e di operare direttamente una ritenuta del 21% sui canoni incassati, come sostituti d’imposta.

Con la conversione in legge, ora ad essere assoggettati alla tassazione non sono solo le case affittate per le vacanze, ma anche anche i bed&breakfast, anche se deve essere ancora chiarito se la ritenuta del 21% costituirà un semplice acconto o un’imposta sostitutiva a tutti gli effetti. Infatti trattandosi di un’attività ricettiva vera e propria e non di un affitto puro e semplice, l’ipotesi più accreditata è che si tratterà di un semplice acconto.

La cedolare secca del 21% si applicherà inoltre a tutti i contratti di durata inferiore a 30 giorni, di locazione, sublocazione e contratti a titolo oneroso che hanno ad oggetto il godimento di un immobile. Compresi anche quelli che prevedono la fornitura di servizi di biancheria e di pulizia.

Team Goldcasa

Agenzia Immobiliare Saronno

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