Nuova tassazione dal 1° gennaio 2014 – Tassazione immobiliare
COSA CAMBIA IN MERITO ALLA TASSAZIONE IMMOBILIARE DAL 1° GENNAIO 2014
Cambia in modo consistente dal 1° gennaio 2014 la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, per effetto dell’articolo 10 Dlgs 23/2011 (la legge istitutiva dell’Imu “propria”) e l’articolo 26 del decreto legge istruzione (il dl 104/2013, convertito in legge 128/2013).
Si abbasserà l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” dal 3 al 2 per cento (con un minimo di mille euro);
Cambieranno altresì i requisiti “di lusso” in presenza dei quali questa agevolazione non è concessa (oggi si guarda alle norme contenute in un decreto ministeriale del 1969; dal 1° gennaio prossimo invece saranno considerate “di lusso”, e quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9).
Ogni altro trasferimento immobiliare a titolo oneroso avrà invece una tassazione immobiliare con l’aliquota del 9 per cento (oggi si spazia dal 3 al 15 per cento, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro; faranno eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società che siano fuori campo Iva, che rimarranno soggetti all’odierna aliquota del 4 per cento.
In tutti i casi in cui si applicheranno le nuove aliquote del 9 e del 2 per cento:
A) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna (al di fuori di questo perimetro, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro – e quindi l’imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale – saranno dovute nella nuova misura di 200 euro);
B) si avrà esenzione completa dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Se tutto quanto precede comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione immobiliare, un netto aumento del carico fiscale si avrà invece in tutte le ipotesi in cui oggi sia disposta una tassazione agevolata: con una misura di “taglio lineare”, infatti, l’articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2011, dispone la soppressione di «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» relative ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.
Ad esempio, dovrebbe essere considerato come “agevolato” il trattamento oggi previsto per gli acquisti immobiliari delle Onlus le quali pagano l’imposta di registro fissa e che, dal 1° gennaio 2014, dovrebbero invece pagare il 9 per cento; identicamente, i trasferimenti che riguardano immobili di pregio storico e artistico e che oggi sono tassati con l’aliquota del 3 per cento di imposta di registro (oltre al 3 per cento per imposta ipotecaria e catastale) dal 1° gennaio prossimo dovrebbero essere soggetti all’aliquota di registro elevata al 9 per cento (con il parziale sollievo che le imposte ipotecaria e catastale degraderanno però alla complessiva misura fissa di cento euro).
Si pensi, inoltre, al caso dei trasferimenti patrimoniali nell’ambito di un procedimento di separazione e di divorzio.
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sancì l’esenzione completa da ogni tributo per questo tipo di attività; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, estese questa previsione anche ai procedimenti di separazione coniugale, ritenendo illegittima la disparità di trattamento che invece si verificava tra il caso dello scioglimento del matrimonio e il caso della separazione dei coniugi.
Team Goldcasa